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Certificazione FSC – Marchio della certificazione forestale responsabile

bustebiemme ha conseguito la certificazione FSC® come scelta volontaria, dimostrando, con un valido strumento, il proprio impegno imprenditoriale verso l’ambiente e la tutela dei valori etici e sociali delle foreste.

FSC® è un’Organizzazione Internazionale Non Governativa senza scopo di lucro che mette in pratica i principi dello sviluppo responsabile.
Un’organizzazione certificata FSC-COC (catena di Custodia) offre l’opportunità di certificare qualsiasi materiale cellulosico di comunicazione e non solo con il logo e marchio FSC® (Forest Stewardship Council®).

RINTRACCIABILITA’ DEI MATERIALI
In questo modo, l’organizzazione certificata FSC-COC® garantisce la rintracciabilità dei materiali utilizzati (legno e derivati del legno come la carta) e identifica tutti i passaggi che portano dalla foresta al consumatore finale, inclusi gli stadi intermedi di produzione, trasformazione, finitura e distribuzione.
Grazie all’etichetta FSC®, i prodotti stampati acquistano un elevato valore distintivo e di garanzia, mentre aumenta la reputazione di chi ha scelto consapevolmente un processo di stampa virtuoso.

VANTAGGI
Impegno a favore dello sviluppo:
I vantaggi della certificazione FSC® possono essere sintetizzati secondo due ottiche: la prima verso il cliente che, scegliendo prodotti su cellulosa FSC®, contribuisce alla salvaguardia delle risorse forestali del pianeta; la seconda riguarda il sistema interno di controllo documentato in cui si specificano le materie prime in entrata e i prodotti in uscita, le procedure e le responsabilità che evidenziano tutte le fasi di lavorazione del prodotto FSC®.

INNOVATIVITÀ:
I prodotti con il marchio FSC® assicurano al consumatore finale che il legno e/o i derivati del legno come la carta provengono da foreste gestite in maniera corretta dal punto di vista ambientale, vale a dire che l’utilizzo di queste materie prime tende a mantenere la biodiversità, la produttività e i processi ecologici delle foreste, da un punto di vista etico-sociale garantendo ad e dei diritti delle popolazioni, da un punto di vista economico garantendo una corretta produttività e reddittività dei prodotti provenienti da foreste correttamente gestite.

Promuovere i propri prodotti con il marchio FSC® significa prendere parte ad una gestione forestale benefica dal punto di vista sociale, che aiuta a conseguire benefici di lungo termine.

regolamentazioni per shopper in plastica riciclata bustebiemme

Plastica RICICLATA

Biemme fa chiarezza sulla normativa vigente relativa all’utilizzo e alla vendita degli shopper in plastica

L’OBBLIGO DI ADDEBITARE DAL 2018 AI CLIENTI LE BORSE / SACCHETTI DI PLASTICA

Riferimenti: Art. 9-bis, DL n° 91/2017

Come già comunicato, a partire dal 1° gennaio 2018 è vietato ai commercianti regalare borse o shopper in plastica ai propri clienti. L’importo del costo del sacchetto, deciso dal commerciante:
– Va indicato nello scontrino
– Va assoggettato ad iva, utilizzando “lo scorporo” (“ventilazione” del corrispettivo).
Attualmente si sente ovunque un “polverone mediatico” in merito alla questione legata alla decisione del Legislatore di “adeguare” la normativa nazionale a quella comunitaria in materia di utilizzo di borse / sacchetti di plastica. Al fine di dare attuazione alla Direttiva comunitaria n. 720/2015 in materia di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero / ultraleggero, il Legislatore, con l’art. 9-bis, DL n. 91/2017 ha previsto:

– il divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, ovvero “borse di plastica con uno spessore della singola parete(bordo) inferiore a 50 micron fornite per il trasporto”;

– la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, ossia “borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi”. La novità in esame non riguarda solamente i supermercati relativamente ai prodotti “da pesare” ma in generale tutti gli esercizi che utilizzano le borse / sacchetti in esame.

CARATTERISTICHE DELLE BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO

Con l’aggiunta del nuovo art. 226-bis, D.Lgs. n. 152/2006, è previsto, fermo restando la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, il divieto della commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero per il trasporto, nonché delle altre borse di plastica non aventi le seguenti caratteristiche:

– borse di plastica per il trasporto riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

a) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari”;

b) “con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari”;

c) borse di plastica per il trasporto riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

d) “con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari”;

e) “con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari”. Le suddette borse di plastica non possono essere distribuite gratuitamente e “il prezzo di cvendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”.

CARATTERISTICHE DELLE BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO

Con l’aggiunta del nuovo art. 226-ter, D.Lgs. n. 152/2006, è prevista, finalizzato alla diminuzione delle borse di plastica, una progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materia ultraleggero diverse da quelle aventi le seguenti caratteristiche:

– biodegradabilità e compostabilità secondo “la norma armonizzata UNI EN 13432:2002”;

– contenuto di materia prima rinnovabile non inferiore al:

– 40% dall’1.1.2018; – 50% dall’1.1.2020; – 60% dall’1.1.2021.

Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite gratuitamente e “il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”.

REGIME SANZIONATORIO
Le violazioni dei citati artt. 226-bis e 226-ter sono punite con la sanzione da € 2.500 a € 25.000, incrementata di 4 volte del massimo nel caso in cui “la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore”, ovvero in presenza di diciture o altri mezzi elusivi.

TRATTAMENTO IVA APPLICABILE
A seguito delle novità sopra accennate, a decorrere dall’1.1.2018, i commercianti non potranno più omaggiare le borse / sacchetti utilizzate dai clienti:

a) quali contenitori di alimenti sfusi / ai fini igienici (ad esempio, frutta, ortaggi, prodotti gastronomici, macelleria, ecc.);

b) per il trasporto della merce acquistata.

L’obbligo in esame non interessa le borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri. Per tali borse è quindi richiesto l’addebito al cliente del prezzo di cessione delle stesse. Considerato che la norma non prevede il “prezzo” da addebitare al cliente, la quantificazione del corrispettivo è a discrezione del singolo commerciante (ad esempio, € 0,01 / € 0,02 / € 0,03). La cessione delle borse / sacchetti in esame costituisce un’operazione imponibile ai fini IVA. A tal fine assume rilevanza il regime IVA applicato dal commerciante, ossia il fatto che l’IVA a debito sia determinata tramite la c.d “ventilazione” ovvero il c.d. “scorporo”. Soggetti che applicano la “ventilazione” Per i commercianti al minuto che applicano la c.d. “ventilazione” di cui all’art. 24, comma 3, DPR n. 633/72 l’ammontare del corrispettivo addebitato al cliente va ricompreso nei “corrispettivi da ventilare” delc periodo di riferimento.
Soggetti che utilizzano lo scorporo Per i soggetti che non applicano la “ventilazione” l’IVA connessa ai corrispettivi addebitati al cliente è determinata tramite lo scorporo applicando l’aliquota del 22% Merita segnalare la necessità di provvedere ad adeguare il registratore di cassa in quanto l’ammontare del corrispettivo della cessione della borsa / sacchetto deve essere evidenziato “distintamente” sullo scontrino.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha confermato la liceità di vendere i sacchetti sottocosto, onde evitare di far ricadere sul consumatore finale il costo derivante dall’introduzione ed applicazione di una disposizione avente come unico fine la TUTELA AMBIENTALE.

12-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 188

INTRODUZIONE». Art. 9 – bis

Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d’infrazione n. 2017/0127

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente» sono inserite le seguenti: «, favorendo, fra l’altro, livelli sostenuti di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole: «come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

b) all’articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd) sono aggiunte le seguenti: «dd -bis ) plastica: un polimero ai sensi dell’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse; dd –ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti; dd -quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto; dd –quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi; dd -sexies ) borse di plastica oxo degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti; dd -septies ) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002; dd -octies) commercializzazione di borse di platica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti.»;

c) all’articolo 219, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d -bis) gli impatti delle borse di plastica sull’ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica; d -ter) la sostenibilità dell’utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili; d -quater) l’impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 20 -bis , paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE.»;

d) all’articolo 219, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 -bis . Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226 – bis e 226 -ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 8 -bis della direttiva 94/62/CE.»;

e) dopo l’articolo 220 è inserito il seguente: «Art. 220 -bis (Obbligo di relazione sull’utilizzo delle borse di plastica) . — 1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista dall’articolo 4, paragrafo 1 -bis , della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tal fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui all’articolo 218, comma 1, lettere dd -ter ), dd quater ), dd -quinquies ), dd – sexies ) e dd -septies ). 2. I dati sono elaborati dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell’utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 -bis , della direttiva 94/62/CE.

Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all’utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all’articolo 12 della medesima direttiva.»; f) all’articolo 224, comma 3, lettera g) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull’ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all’articolo 219, comma 3, lettere d -bis ), d -ter ) e d -quater )»; g) nel titolo II della parte quarta, dopo l’articolo 226 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 226 -bis (Divieti di commercializzazione delle borse di plastica) .

1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche: a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del secco:

1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari; b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano genere alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari. 2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

Art. 226 -ter (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero) .

— 1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati: a) biodegradibilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002; b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a) , b) e c) , determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:
a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

3. Nell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640. 5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.»;

biemme srl – www.bustebiemme.it

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bustebiemme un’identità dai valori tutti italiani.
Il confronto con modelli culturali diversi ci ha permesso di aprirci a nuovi clienti, ma siamo rimasti fedeli alla nostra identità con determinazione.

MADE in ITALY è un’espressione di eccellenza della produzione italiana.
I prodotti 100% Made in Italy vengono disegnati, progettati, lavorati e confezionati esclusivamente sul territorio italiano. La salvaguardia del Made in Italy passa anche attraverso la filiera dei fornitori.
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